Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede.
- E’ costituita con sede legale a Telese Terme (BN) in Via San Giovanni n.35 l’associazione senza scopo di lucro, a fini naturalistici, denominata CHELONIA TELESIA.
Art. 2 - Finalità.
- L’associazione, che opera nel territorio provinciale, nazionale ed europeo, persegue attraverso lo svolgimento continuato delle sue attività le seguenti finalità:
- Favorire la conservazione delle specie di tartaruga terrestre autoctona, sia in natura che in cattività.
- Divulgare la conoscenza delle specie per un corretto allevamento.
- Costituire un punto di riferimento per tutti coloro che amano le tartarughe terrestri autoctone.
- Tenere informati i soci su novità, eventi, leggi, normative.
- Creare una sorta di codice etico, che divida nettamente gli appassionati dagli speculatori.
- Bandire ogni pratica deleteria per tutti i generi di tartarughe terrestri autoctone e per la dignità dei loro proprietari.
- Favorire l’adozione degli esemplari abbandonati o sequestrati.
- Reinvestire gli utili in progetti a favore della tutela delle tartarughe terrestri autoctone e nel mantenimento dell’associazione, della sua immagine e della sua funzionalità.
-
L’associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro neanche in forma indiretta; è apolitica, aconfessionale e indipendente.
- L’associazione Chelonia Telesia si avvale prevalentemente dell’attività prestata informa volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente.
Art. 3 - Soci.
- Il numero degli aderenti è illimitato.
- Possono essere membri dell’Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ad osservare il presente statuto.
- Soci sono così suddivisi:
Soci Fondatori:- NIKI COVELLI (Benevento 01/12/1978)
- MONICA ESPOSITO (Telese Terme 13/04/1969)
che hanno dato vita all’Associazione.
- Soci Ordinari: sono le persone fisiche o giuridiche, gli enti o le associazioni che, dietro loro richiesta, vengono ammesse dal Consiglio Direttivo.
- Soci Sostenitori: sono le persone fisiche o giuridiche, gli enti o le associazioni che effettuano una donazione all’associazione almeno una volta l’anno.
Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.
- L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda Scritta da parte degli interessati e all’accoglimento della stessa da parte del Consiglio Direttivo, per accettazione o per silenzio-assenso.
- La Segreteria cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
- La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
- Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato alla Presidenza, senza obblighi di preavviso.
- L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo per:
- comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari.
- Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Art. 5 - Diritti e obblighi dei soci
- Tutti i soci hanno stessi diritti e stessi doveri, in particolare i soci sono obbligati
- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione.
- I soci ordinari hanno diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- ad accedere alle cariche associative.
- I soci sostenitori hanno diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- ad accedere alle cariche associative;
- hanno diritto di voto in Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria
- I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.
Art. 6 - Organi
- Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea Generale, in seguito chiamata AG
- il Consiglio Direttivo, di seguito chiamato CD
- il Presidente (e rappresentante legale)
- il Segretario.
- Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati.
Art. 7 - Assemblea Generale
- Assemblea Generale Ordinaria:
- E’ costituita da tutti i soci
- La convocazione avviene mediante affissione di apposito avviso nella sede sociale 15 giorni prima della data fissata; è altresì pubblicata sul sito internet dell’associazione e sulla newsletter inviata a tutti i soci che abbiano fornito un indirizzo di posta elettronica attivo
- I membri del CD hanno diritto di voto
- Gli aventi diritto al voto (soci sostenitori e membri del CD) possono farsi rappresentare da altri soci aventi diritto, tramite delega scritta: il delegato può rappresentare fino a tre votanti oltre se stesso.
- All’Assemblea spettano le decisioni più importanti, quali:
- approvazione del Bilancio
- elezione i componenti del CD
- programmare le attività
- approvare o respingere le richieste di modifica allo Statuto
- Assemblea Generale Straordinaria:
- Può essere convocata su richiesta del CD a maggioranza
- E’ competente per eventuali modifiche allo statuto, compreso lo scioglimento dell’Associazione, per l’azione di responsabilità verso gli amministratori e per la revoca di questi, nonché per ogni altro provvedimento di natura straordinaria
- E’ altresì competente a deliberare ogni eventuale acquisto, cessione o permuta di beni immobili strumentali allo svolgimento dei compiti istituzionali
- In essa non sono ammesse deleghe
- L’assemblea viene convocata con preavviso di 8 giorni con le stesse modalità di convocazione della Assemblea Generale Ordinaria
- Hanno diritto di voto gli stessi soggetti aventi diritto in quella ordinaria
- Validità delle decisioni assembleari
- L’AG è validamente costituita in prima convocazione con la presenza diretta o per delega di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati
- In seconda convocazione, che deve essere prevista almeno un’ora dopo l’orario Fissato per la prima, è validamente costituita quale che siano il numero dei soci presenti e delibera validamente con la maggioranza dei soci presenti o rappresentati
- E’ valido il solo voto dei Soci Sostenitori e dei membri del CD
Art. 8 - Il Consiglio Direttivo
- Il CD è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, nominati dall’AG fra i soci. Possono farne parte esclusivamente i soci maggiorenni.
- Il CD nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.
- Al CD spetta di:
- curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’AG
- approvare il Rendiconto Preventivo entro il 30 aprile di ogni anno
- predisporre il Bilancio Consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’AG
- deliberare sulle domande di adesione all’Associazione
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all’AG
- determinare la quota associativa annuale e i contributi a carico dei soci
- assumere eventuale personale retribuito
- Il CD è presieduto dal Presidente o in caso di assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal Segretario.
- Il CD è convocato di regola ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsialmeno tre giorni prima della data della riunione, anche via sms, contenente luogo,data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.
- I verbali di ogni adunanza del CC, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Art. 9 - Presidente e Rappresentante Legale
- Il Presidente, nominato dal CD, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’AG.
- Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al Segretario.
- Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del CD e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri; chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.
Art. 10 - Segretario
- Il Segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del libro dei soci
- provvede al disbrigo della corrispondenza
- redige e conserva i verbali delle riunioni degli organi collegiali
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa
- è tesoriere dell’Associazione.
Art. 11 - Durata delle cariche
- Tutte le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate.
Art. 12 - Risorse economiche
- Le Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
- quote e contributi degli associati
- eredità, donazioni e legati
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche,anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari
- contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini dell’Associazione
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi
- altre entrate compatibili con le finalità dell’Associazione.
Art. 13 - Bilancio
- L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- Dal rendiconto consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
Art. 14 - Del patrimonio ed esercizi sociali
- Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dal capitale iniziale versato
- da beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell’Associazione
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
- da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.
- Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote versate dai soci
- da contributi ed erogazioni conseguenti a manifestazioni o partecipazioni
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale.
- In caso di scioglimento i beni sono devoluti a fini di pubblica utilità compatibili con la tutela delle tartarughe terrestri autoctone.
Art. 15 - Norma di rinvio
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle vigenti disposizioni legislative in materia.

